Sunday, July 30, 2017

circolare sovrintendenza capitolina annullamento necessit� parere preventivo per opere interne in morfologie urbane

circolare sovrintendenza capitolina annullamento necessit� parere preventivo per opere interne in morfologie urbane


Due giorni fa � stata pubblicata dalla Sovrintendenza Capitolina la circolare di cui sotto, che ha finalmente posto fine ad una questione che si trascinava avanti da diversi anni ormai e che a tutti - tecnici, amministrativi, committenti - sembrava un controsenso, cio� il fatto di dover necessariamente chiedere il parere preventivo allufficio anche per opere esclusivamente interne in immobili inseriti nella carta per la qualit� - morfologie degli impianti urbani.



La circolare, prot. 16722 del 14 giugno 2016 (il documento � ora disponibile anche direttamente dal sito della sovrintendenza capitolina: questo � il link al documento sul sito ufficiale) - immediatamente operativa - contiene quindi, al punto 2, la casistica degli interventi non soggetti a parere preventivo, che sono, appunto, le opere esclusivamente interne, soggette a qualunque tipo di titolo edilizio (quindi anche ristrutturazioni edilizie, ma nella stragrande maggioranza dei casi saranno opere riconducibili a CILA), ricadenti esclusivamente nelle morfologie degli impianti urbani. Rimane quindi obbligatorio il parere preventivo anche per opere interne in tutte le altre tipologie di vincolo individuato nella carta per la qualit�. In ci�, nei fatti, la sovrintendenza capitolina fa suo lo stesso accordo che cera gi� tra sovrintendenza statale e Roma Capitale per quanto riguarda gli immobili ricadenti nel vincolo del centro storico individuato dal PTPR.

Nel documento � riportata, a pagina 2, una utilissima nota che riassume gli interventi comunque soggetti a parere preventivo anche nelle morfologie degli impianti urbani. In questo elenco c� la conferma di quanto io gi� sostenevo, come per esempio nel caso di installazione di qualunque tipo di condizionatore, anche se di potenza inferiore ai 12kW nominali. Vi sono poi conferme di interventi dei quali io stesso ero in dubbio, tra cui installazione di pergotende e installazione di grate allinterno del vano finestra.

La circolare prosegue, al punto 3, con delle indicazioni sullinstallazione di pannelli solari e fotovoltaici negli edifici soggetti a vincolo. Interessante notare, come gi� peraltro intuibile, la grande difficolt� di poter installare detti elementi sugli immobili soggetti a vincolo. In caso di tetto piano, � possibile linstallazione di elementi impiantistici solo se non eccedenti la quota dei parapetti perimetrali, in modo tale da non oltrepassare il "filo" ultimo della copertura; nel caso di tetti a falde, invece, � ammissibile solo linstallazione di tegole fotovoltaiche e comunque solo per una certa superficie e comunque dietro approvazione dellufficio.

Questo incide sugli eventuali permessi richiesti in zone vincolate per il recupero dei sottotetti o piani casa che intervengono su edifici esistenti: entrambe le leggi obbligano alla dotazione di impianti da fonte rinnovabile, ma la sovrintendenza, con questa circolare, ne esclude a priori la possibilit� di installazione in alcuni casi, e quindi nelle procedure urbanistiche si potr� provare ad utilizzare questa circolare per aggirare lobbligo.

il quarto ed ultimo punto di questa importante circolare riguarda le canne fumarie. la sovrintendenza indica che la sostituzione delle canne esistenti sar� sempre considerata fattibile: ovviamente occorrer� comuqnue depositare la domanda di parere preventivo per valutare i caratteri estetici della nuova canna fumaria. Maggiori problematiche invece si intravedono nella realizzazione di nuove canne, che per la sovrintendenza sono ammesse solo nelle chiostrine e nei pozzi di luce (cos� definiti nel regolamento edilizio) ma NON ammissibili invece allinterno dei cortili e dei cortili secondari (sempre come definiti dal regolamento edilizio, di cui la stessa circolare riporta i relativi estratti). Ovviamente � da escludersi la possibilit� di realizzare le canne fumarie in facciata, in quanto operazione incompatibile con i requisiti di tutela dettati dallelaborato "guida alla qualit� degli interventi". Di fatto, dunque, negli immobili inseriti nella carta per la qualit� lunica possibilit� di realizzare nuove canne fumarie � quella di sfruttare chiostrine o pozzi di luce.

Il vincolo pertanto incide nel caso in cui si � nella necessit� di dover installare una nuova caldaia non in sostituzione di una preesistente, perch� di fatto la realizzazione della nuova canna fumaria sembrerebbe in molti casi preclusa. In mancanza di una chiostrina, sar� obbligatorio installare sistemi ibridi compatti che sono senzaltro pi� efficienti ma dal costo probabilmente sproporzionato per singole unit� immobiliari.

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