Monday, April 3, 2017
CILA lavori in economia DURC e obbligo del direttore lavori
CILA lavori in economia DURC e obbligo del direttore lavori
Spesso su questo blog ci si chiede lapplicabilit� nella CILA di due concetti che per il committente possono potenzialmente rappresentare dei risparmi in termini economici: � possibile dichiarare che si effettuano lavori in economia, cio� senza nominare unimpresa esecutrice? e riguardo alla direzione lavori, dato che il nuovo modulo prevede che questi possa non essere nominato, � obbligatorio o no? con questo post voglio cercare di darvi risposte il pi� possibile chiare.
punto 1: i lavori in economia e DURC
per lavori in economia si intendono quelli svolti "senza ricorso ad imprese" (art. 31 DL 69/13 convertito con L 98/13 e s.m.i.) in proprio dal committente eventualmente coadiuvato da lavoratori che non costituiscono "impresa" (come per esempio quelli iscritti in camera di commercio come lavoratori autonomi). Se si verifica questa condizione, si � esonerati dal dover richiedere il DURC. In questo caso, si pu� omettere di indicare i lavoratori autonomi nel modulo CILA.
Bisogna quindi prestare estrema attenzione a chi affidiamo le opere edili: un lavoratore autonomo ha una definizione normativa diversa dallimpresa individuale; solo questultima, infatti, pu� essere iscritta al registro delle imprese (art. 3 DM 37/08) e, quindi, solo questultima pu� emettere le certificazioni impiantistiche e, quindi, solo unimpresa (individuale o no) � abilitata a realizzare o modificare gli impianti anche domestici.
Non sono definibili lavori in economia, quindi, quelli in cui si incarica unimpresa (individuale o no) per svolgere interamente un lavoro, anche se di modesta entit�, perch� questo si configura sempre e comunque come un appalto, e quindi nella CILA va inserito il nominativo di questa persona, che deve essere regolarmente iscritto alla camera di commercio ed essere in regola con i versamenti contributivi, per s�, se trattasi di impresa individuale, ed anche e soprattutto per i dipendenti, se trattasi di impresa: dunque in questo caso non si � esonerati dal richiedere il DURC (sebbene, ed attenzione alla sfumatura, non sia pi� obbligatorio allegarlo alla CILA, ma il committente - anzi, il responsabile dei lavori, che pu� essere il committente o un tecnico appositamente nominato - � sempre tenuto alla verifica di questo documento).
A causa del fatto che il lavoratore autonomo non pu� rilasciare certificazione impiantistica, i lavori in economia possono essere svolti dal richiedente solo se le opere previste non riguardano in alcun modo gli impianti: difatti, secondo la legge italiana (sempre DM 37/08) quando bisogna fare opere anche modeste su qualunque tipo di impianto domestico, il lavoro deve essere svolto da personale qualificato in grado di rilasciare la prescritta certificazione a lavoro ultimato.
Specificatamente per quanto riguarda gli impianti idrici, pur non avendo una norma UNI di riferimento (a differenza degli impianti elettrici e del gas), devono comunque essere eseguiti da personale qualificato, anche se la legge prevede la possibilit� di auto-costruzione di alcuni elementi degli impianti idraulici, come per esempio i pannelli solari. Linstallazione di condizionatori in ogni caso non � considerabile opera eseguibile in economia, perch� tale lavoro prevede sempre la certificazione dellimpianto nonch� la compilazione del libretto dimpianto, cosa non eseguibile da un lavoratore autonomo n� tantomeno dallo stesso committente.
Dunque sono esempi di lavori che possono essere eseguiti in economia nei modi visti sopra: demolizione e ricostruzione di spallette e porzioni di tramezzature non portanti, ammesso che su questi elementi e su quelli di nuova fattura non vi sia traccia di alcun impianto (quindi non devono esserci neanche prese elettriche, del telefono od altro, n� sul muro da demolire, n� debbono essere previste su quello nuovo); spostamento di una porta lungo un muro; demolizione e ricostruzione di rivestimenti parietali; sostituzione di infissi; sostituzione di pavimentazioni esterne; etc.
Sono invece esempi di lavori non effettuabili in economia, a parere del sottoscritto: completo rifacimento di un bagno, con rifacimento delle schermature impiantistiche; installazione di condizionatori; rifacimento o modifica di impianti elettrici; rifacimento o modifica di impianti a gas; installazione di caldaie; etc, il tutto connesso o meno a spostamento di tramezzi (ovviamente, se non modificate lassetto planimetrico dellimmobile pu� non essere necessario presentare una CILA, e dunque non si pone lassunto di base di questo post, anche se il principio vale comunque: se effettuate lavori su impianti, bisogna sempre incaricare personale qualificato, anche per opere di manutenzione ordinaria).
punto 2: necessit� di indicare il direttore lavori nella CILA
Secondo la rinnovata normativa nazionale, le opere di manutenzione straordinaria (cio� quelle che prevedono la variazione della planimetria di un appartamento) oggi rientrano nella classificazione di attivit� edilizia libera, ma soggetta soltanto ad una comunicazione di inizio lavori che deve essere asseverata da un tecnico. Il tecnico pertanto assevera che il progetto � conforme alle norme in vigore, ma non � tenuto alla verifica del cantiere, in quanto appunto trattasi di edilizia libera. Dunque secondo lo spirito della norma nazionale il direttore lavori non � obbligatorio (sebbene sia altamente consigliato...!) e, pertanto, non � obbligatorio nemmeno il certificato di collaudo finale, perch� tale certificato esiste solo se esiste lobbligo di una direzione lavori. Vi � sempre e comunque lobbligo della variazione catastale, la quale per un incauto passaggio normativo in teoria sarebbe a carico del comune, il quale per� non ha gli strumenti n� il modo di farlo, pertanto � preferibile che venga effettuato dal committente.
Questo vale tuttavia a livello nazionale, ma non � detto che a livello locale non vi siano delle differenti norme che possono indicare invece lobbligo della presenza del Direttore Lavori. Sotto certi aspetti � il caso di Roma, la quale ha un regolamento edilizio, assai datato, nel quale � presente un passaggio normativo che, se interpretato in modo pedissequo, rende di fatto obbligatoria la presenza del direttore lavori. Allart. 2 del regolamento infatti si legge:
La domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nellart. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori [...]
Sulla base di questo passaggio normativo, scritto negli anni 30 e quindi in un periodo storico assai diverso da quello di oggi, e pensato pi� che altro per i cantieri di nuova costruzione, la figura del direttore lavori deve essere presente sulla domanda per lautorizzazione alle opere di qualunque natura. Personalmente non sono daccordo con questa interpretazione pedissequa, anche se sono invece daccordo con il concetto generale riguardo il fatto che la presenza del direttore lavori � molto importante per il corretto e fluido svolgimento del cantiere. In ogni caso, secondo pi� recenti visioni e, soprattutto, dopo linaugurazione della piattaforma SUET per linvio telematico delle istanze urbanistiche, si � stabilito che la CILA (e SOLO la CILA) pu� essere inviata anche senza indicazione del DL.
Tuttavia, dato che spesso la committenza � interessata solo al titolo abilitativo, senza direzione lavori - perch� magari le opere sono relativamente esigue -, questo obbligo si traduce, dal lato del tecnico, nel dover comunque firmare anche come DL senza in realt� svolgere davvero il ruolo (perch� non viene riconosciuto, e, quindi, pagato dalla committenza): questa � per il tecnico una situazione davvero rischiosa, perch� la presa in carico di questo ruolo implica una serie di responsabilit� che, se non si effettua veramente la vigilanza del cantiere, rischiano di essere dei problemi grandissimi in caso in cui il cliente v�oli il progetto - o faccia addirittura degli abusi edilizi - oppure nel caso in cui qualcuno si faccia male in cantiere o, ancora, se a distanza di tempo dovessero emergere dei danni a causa di opere svolte male, dove il tecnico verrebbe chiamato in causa nel caso in cui committente ed impresa dovessero andare in contenzioso.
N.B.: riguardo ai temi qui trattati potreste trovare divergenze di vedute nei vari municipi: purtroppo non c� certezza nelle interpretazioni di quanto descritto. Quello che ho scritto infatti riguarda lapproccio tipico che mi � capitato di incontrare riguardo a questi temi. Se qualcuno avesse riferimenti normativi specifici per alcuni temi qui trattati come "interpretazione", sarei grado se volesse condividerli.
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